Il ricorso alle presunzioni per accertare in concreto la ricorrenza del danno morale è direttamente proporzionale all’entità e al tipo di lesioni. È, infatti, ragionevole e intuibile che fatti lesivi di significativa ed elevata gravità siano idonei a provocare forme di “sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale”. Questo è il principio espresso nella sentenza n. 21630/23, depositata il 20 luglio 2023 dalla III sezione Civile della Cassazione, che affronta la questione della liquidazione del danno morale in relazione a un caso di incidente stradale.
GLI AVVENIMENTI
La vicenda in questione riguarda un motociclista coinvolto in un grave incidente stradale. La vittima ha citato in giudizio il conducente e il proprietario della vettura con cui si era scontrato, nonché la compagnia di assicurazione del veicolo, chiedendo l’integrale risarcimento dei danni patiti, quantificati in 365.577 euro. Inizialmente, il tribunale di Palermo ha accolto solo parzialmente la richiesta, riconoscendo al motociclista una somma aggiuntiva di 64.978,57 euro rispetto a quanto versato dalla compagnia assicurativa.
Il danneggiato ha quindi proposto gravame presso la Corte d’Appello palermitana, lamentando il mancato riconoscimento del danno da sofferenza morale e altre questioni relative alle spese di lite e all’assistenza legale. La Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado, ritenendo che la vittima non avesse rispettato le prescrizioni del Codice della Strada e che la liquidazione del danno non patrimoniale avesse già tenuto conto del danno morale.
IL RICORSO IN CASSAZIONE PER DANNO MORALE
Il motociclista ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, basando la sua richiesta su quattro motivi di doglianza. La Suprema Corte, nel giugno 2020, l’ha accolto e ha sottolineato l’importanza di considerare il danno non patrimoniale come una categoria unitaria, anche se suscettibile di varie articolazioni. La Cassazione ha precisato, infatti, che il danno non patrimoniale deve essere onnicomprensivo e deve garantire l’integrale risarcimento del danno, evitando duplicazioni risarcitorie, richiamando le cosiddette “sentenze di San Martino”.
La Corte ha chiarito, poi, che il danno non patrimoniale non si esaurisce nel solo danno biologico. In questo contesto, è il giudice che deve accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio arrecato e deve anche garantire la personalizzazione in caso di situazioni particolari. Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che il motociclista, avendo subìto un danno biologico rilevante e una permanente zoppia con conseguenti difficoltà nella vita di coppia e nelle relazioni interpersonali, ha presumibilmente subìto anche un danno morale.
La Cassazione ha accolto anche la doglianza relativa alla percentuale di corresponsabilità attribuita al danneggiato, sottolineando che la presunzione di eguale concorso di colpa deve operare solo in assenza di prove concrete sull’entità della responsabilità di ciascun conducente.
In conclusione, il caso è stato rinviato per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Palermo, con l’obbligo di considerare attentamente le circostanze eccezionali che potrebbero giustificare la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale.
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