Con la legge n. 41 del 2016 è stata introdotta una significativa modifica nel trattamento legale dell’omicidio stradale, rendendolo un reato autonomo rispetto all’omicidio colposo. Questa decisione è stata presa considerando il numero elevato di incidenti mortali che si verificano nel nostro Paese.
La legge n. 41/2016 ha introdotto l’articolo 589 bis nel Codice penale, che regola specificamente l’omicidio stradale.


LA LEGGE N. 41 DEL 2016 E IL DELITTO DI OMICIDIO STRADALE: TUTTE LE NOVITÀ
Una delle principali novità è l’introduzione di pene più severe. Infatti, coloro che causano un omicidio stradale per colpa mentre sono in uno stato di grave ebbrezza (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g di alcol per litro di sangue) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, possono essere condannati ad una pena che va da 8 a 12 anni di reclusione.
La stessa pena si applica anche ai conducenti con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/L e 1,5 g/L. Ciò si verifica se essi sono neopatentati o svolgono attività professionali di trasporto su mezzi pesanti.
Inoltre, è prevista una pena che va da 5 a 10 anni di reclusione se il conducente ha un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/L e 1,5 g/L e l’omicidio è causato da comportamenti pericolosi, come eccesso di velocità, guida contromano, passaggio col rosso agli incroci, inversione di marcia su intersezioni, curve e dossi.
Nel caso di un’ebbrezza lieve, cioè di un tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/L e 0,8 g/L, o se il tasso è inferiore a 1,5 g/L ma non ricorrono le altre condizioni sopra menzionate, la pena è la reclusione da 2 a 7 anni.
Se l’omicidio stradale coinvolge più vittime, la condanna può aumentare fino ad un massimo di 18 anni di reclusione. Al contrario, la pena può essere ridotta della metà se, nonostante il comportamento negligente del colpevole, l’incidente non è interamente imputabile alla sua azione.


IL DIBATTITO IN CORSO
La normativa sull’omicidio stradale ha suscitato critiche da parte degli esperti. Questo a causa della sua rigidezza e della presunta limitazione del ruolo del giudice nel valutare la colpa, la sua gravità e l’esistenza di un nesso di causa/effetto tra la colpa e l’evento.
È importante ricordare che l’obiettivo principale di questa legge è quello di promuovere la sicurezza stradale e di prevenire incidenti mortali causati da comportamenti imprudenti alla guida. Il dibattito in corso riguarda il giusto equilibrio tra la severità delle pene e la necessità di valutare le circostanze specifiche di ogni caso.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, per punire un conducente è necessario che esista un nesso di causa/effetto tra la condotta sanzionata (guida in stato di ebbrezza) e la morte della vittima. In conformità al principio costituzionale di colpevolezza e all'articolo 589 bis che specifica l’elemento della “colpa”.
La sentenza n. 24898 del 2007 della Cassazione penale stabilisce che questo nesso di causalità non può essere considerato automatico solo perché il conducente è ubriaco o sotto l’effetto di droghe, se viene dimostrato che l’incidente sarebbe comunque avvenuto per altre ragioni non imputabili esclusivamente al guidatore. In pratica, stabilire il collegamento tra lo stato di alterazione e la morte della vittima non è semplice. Ad esempio, si consideri il caso di un conducente che ha assunto droghe 48 ore prima dell’incidente: in quel momento non è più in uno stato di alterazione e quindi non dovrebbe essere ritenuto responsabile di omicidio stradale. Tuttavia, con i test che rivelano la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue, potrebbe ancora essere accusato, poiché probabilmente darebbero un risultato positivo.


L'ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO
Nei casi di omicidio stradale, è previsto l’arresto in flagranza di reato, ma solamente in determinate circostanze. In particolare, l’arresto in flagranza è obbligatorio solo nel caso di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/L. Negli altri casi, l’arresto in flagranza è facoltativo e dipende dalla discrezione delle Forze dell’ordine.
La legge n. 41 del 2016 ha anche introdotto l’articolo 590-bis nel Codice penale, che disciplina il reato di lesioni stradali. Chi provoca lesioni gravi alla vittima (con prognosi di almeno 40 giorni) rischia una pena di reclusione da tre mesi a un anno, mentre per le lesioni gravissime (che provocano una malattia insanabile) la pena prevista è da uno a tre anni.
Anche in caso di lesioni stradali, le pene sono aumentate per chi guida sotto l’effetto di droghe o alcol o commette gravi violazioni delle norme sulla circolazione stradale.

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