Le buche stradali sono purtroppo dei pericoli reali e molto diffusi: gli asfalti dissestati delle nostre città possono infatti causare gravi danni ad automobilisti, motociclisti e pedoni.

Un fondo stradale segnato dalle buche minaccia in vari modi la sicurezza della circolazione. Una buca profonda o dai bordi acuminati può ad esempio forare gli pneumatici, guastare i cerchioni e le sospensioni. Ancora peggio, può provocare sbandamenti che causano incidenti con altre vetture, oppure la caduta di chi va in modo o semplicemente a piedi.

Occorre innanzitutto sapere che quando capitano danneggiamenti ai veicoli o si subiscono lesioni fisiche per colpa di un manto disconnesso, i responsabili della manutenzione delle strade possono essere chiamati a rispondere dei danni. Il risarcimento è però tutt’altro che automatico: occorre che si verifichino determinate condizioni. Vediamo quali.

 

Incidenti causati da buche stradali: i riferimenti normativi

I riferimenti normativi in merito sono principalmente due. Il primo è l’art. 2043 del Codice Civile (“Risarcimento per fatto illecito”), il cui dispositivo recita: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Il secondo è l’art. 2051 c.c. (“Danno cagionato da cosa in custodia”), secondo il quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”

A questi riferimenti si aggiunge l’art. 14 del Codice della Strada, che prevede l’obbligo per i proprietari di una strada di curarne la manutenzione.

Una strada dissestata è quindi un motivo per il quale si può ottenere un risarcimento danni, ma affinché l’ente che gestisce la strada sia tenuto a pagare occorre in particolare che l’ente proprietario abbia l’effettivo controllo del bene e quindi la possibilità di rimuovere il pericolo;

La buca deve essere poco visibile dal danneggiato (“insidia occulta”) e rappresentare un pericolo effettivo per chiunque (“insidia oggettiva”) con le caratteristiche quindi del vero e proprio trabocchetto.

 

Buche stradali: quando posso ottenere il risarcimento

L’art 2051 c.c. mette in evidenza una presunzione generale di responsabilità dell’ente proprietario o del gestore della strada, che ha l’obbligo di custodire e manutenere l’infrastruttura in modo da non generare pericoli per gli utenti. Se l’incidente è il risultato di cattiva manutenzione, la responsabilità è quindi del gestore.

La buca, inoltre, deve essere considerata una “insidia”, ossia non prevedibile (perché non segnalata adeguatamente) e in qualche modo non evitabile da parte dell’utente della strada.

Se dunque ci troviamo di fronte a mancata manutenzione e insidia stradale, il proprietario o il gestore dell’infrastruttura ha la responsabilità dell’accaduto e deve corrispondere il risarcimento.

 

Buche stradali: quando il risarcimento VIENE respinto

Ma il gestore di una strada non è sempre responsabile di un incidente causato dalle buche. Secondo l’art 2051 c.c., la responsabilità viene meno se è accertato il “caso fortuito”, come ad esempio una frana o un evento atmosferico anomalo che ha favorito la formazione della buca.

Allo stesso modo, il gestore non è tenuto al risarcimento quando la buca è di modeste dimensioni o facilmente individuabile (non è dunque un’effettiva “insidia stradale”). Insomma, quando l’incidente è frutto più di un atteggiamento imprudente o distratto dell’utente che della pericolosità della buca, la richiesta di risarcimento può essere respinta.

 

Riassumendo: RISARCIMENTO Sì O RISARCIMENTO NO?

Sì – Il risarcimento del danno a veicoli o a persone causato da una buca stradale è dovuto al cittadino se l’ente proprietario o gestore della strada non l’ha riparata adeguatamente, contravvenendo agli obblighi di manutenzione, o se non ha segnalato in modo chiaro la presenza del pericolo.

NO – Il risarcimento non è possibile quando il dissesto è originato da un evento che l’ente non può prevedere (frana o altro evento anomalo), oppure nel caso l’incidente sia riconducibile in prevalenza alla condotta imprudente dell’utente che poteva vedere il pericolo

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